Not. Gaetano Petrelli
Con D.L. 12 ottobre 2001 n. 369 (in G.U. n. 240 del 15.10.2001) sono
state dettate disposizioni per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo
internazionale. In particolare, ai sensi dell’articolo 2, “Sono nulli gli atti
compiuti in violazione delle disposizioni recanti il divieto di esportazione di
beni e servizi, ovvero recanti il congelamento di capitali e di altre risorse
finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione
europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite”. Inoltre, “Chiunque compie le operazioni vietate ai sensi del
comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro non inferiore alla metà del valore accertato dell'operazione stessa e
non superiore al doppio del valore medesimo”. Ai sensi del comma 3, “I soggetti
indicati nei regolamenti richiamati al comma 1 sono obbligati a comunicare al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, l'entità dei
capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ovvero, se successiva,
dalla data di formazione dei capitali o delle risorse finanziarie. Nel caso di
omissione o ritardo della comunicazione, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dei
capitali o delle altre risorse finanziarie e non superiore al doppio del valore
medesimo”.
Altre disposizioni sono dettate dal D.L. 28 settembre 2001 n. 353 (in
G.U. n. 226 del 28.9.2001), convertito in legge 27.11.2001 n. 415 (in G.U. n.
277 del 28.11.2001). E’ comminata, tra l’altro, la nullita’ degli atti compiuti
in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 8 del
regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee n. L 67 del 9 marzo 2001.