misure contro il terrorismo internazionale


 

Not. Gaetano Petrelli

 

Con D.L. 12 ottobre 2001 n. 369 (in G.U. n. 240 del 15.10.2001) sono state dettate disposizioni per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale. In particolare, ai sensi dell’articolo 2, “Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni recanti il divieto di esportazione di beni e servizi, ovvero recanti il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”. Inoltre, “Chiunque compie le operazioni vietate ai sensi del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore accertato dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo”. Ai sensi del comma 3, “I soggetti indicati nei regolamenti richiamati al comma 1 sono obbligati a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ovvero, se successiva, dalla data di formazione dei capitali o delle risorse finanziarie. Nel caso di omissione o ritardo della comunicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dei capitali o delle altre risorse finanziarie e non superiore al doppio del valore medesimo”.

Altre disposizioni sono dettate dal D.L. 28 settembre 2001 n. 353 (in G.U. n. 226 del 28.9.2001), convertito in legge 27.11.2001 n. 415 (in G.U. n. 277 del 28.11.2001). E’ comminata, tra l’altro, la nullita’ degli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 8 del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 67 del 9 marzo 2001.